Quando parliamo di credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali atti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali, in ottica di Industry 4.0, il "ritardo" nell'interconnessione non è un impedimento al completo godimento del credito d'imposta, ma corrisponde ad un semplice “slittamento” del momento dal quale si può iniziare a godere di tale beneficio.
L'interconnessione "tardiva" dei beni strumentali dipende dalla necessità di completare l'impianto informatico indispensabile ad interconnettere il bene acquistato.
Per nessuna ragione, tuttavia, l'interconnessione successiva all'entrata in funzione dei beni strumentali deve derivare dal fatto che, al momento del loro primo utilizzo, i beni medesimi non possiedano le caratteristiche delle macchine abilitate al 4.0.
In poche parole possiamo dire che il ritardo dell'interconnessione dei beni strumentali 4.0 non ostacola la fruizione del credito d'imposta, a patto che i beni possiedano le caratteristiche 4.0 dall’entrata in funzione.
L’interconnessione tardiva
Come sappiamo, tutti gli incentivi fiscali relativi all’acquisto dei beni strumentali 4.0, a partire dal 2017 con l’iperammortamento fino ad oggi con il credito d’imposta, concedono di procedere all’acquisto di un bene e di prendersi il tempo necessario per interconnetterlo anche in uno degli esercizi successivi all’acquisto.
In attesa di interconnettere i beni, l’azienda può comunque usufruire dell’incentivo sui beni strumentali non 4.0. Mentre una volta che si decide di avviare l’interconnessione, l’azienda inizierà a fruire del maggior beneficio destinato ai beni 4.0.
In conclusione possiamo, dunque, affermare che è sicuramente possibile interconnettere tardivamente i beni in un’annualità successiva a quella dell’acquisto. Dobbiamo tuttavia, per correttezza, citare il fatto che bisogna stare attenti a non confondere un’effettiva interconnessione tardiva con un’altra decisione: quella di ammodernamento o revamping.
L’interconnessione tardiva e il revamping
Il Ministero, infatti, spiega che il motivo alla base dell’interconnessione tardiva deve essere quello di consentire all’azienda "di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene dovrà interconnettersi”.
Tale bene, però, deve già possedere tutte le caratteristiche merceologiche in ambito 4.0 e deve rispettare le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Deve essere idoneo all’interconnessione sin dal momento dell’acquisto. L’operazione d’interconnessione tardiva deve essere eseguita solo per adeguare l’infrastruttura al bene che andrà collegato e non per adeguare il bene stesso.
Diverso, invece, è il caso in cui l’interconnessione successiva avvenga per adeguare il macchinario stesso, in questo caso si tratterà di un’operazione di revamping o ammodernamento del macchinario.
In caso di interconnessione tardiva le maggiori aliquote previste per il bene 4.0 si applicheranno a tutto il valore del bene, mentre in caso di revamping le aliquote saranno applicate soltanto ai nuovi strumenti e dispositivi che consentono al vecchio macchinario di “diventare” 4.0.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
In risposta ad un recente Interpello (8 giugno 2021) l’Agenzia delle Entrate ha approfondito il tema dell’interconnessione tardiva sui beni strumentali 4.0 confermando la possibilità di interconnettere i beni strumentali anche in periodi d’imposta successivi a quello di acquisto e messa in funzione del bene stesso.
Ciò premesso risulta fondamentale distinguere le motivazioni dell’interconnessione “tardiva”, che può dipendere:
dalla necessità di adeguamento a posteriori delle proprietà tecniche del bene, tramite trasformazioni o integrazioni che lo rendano, successivamente alla sua attivazione, in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dall’agevolazione fiscale;
dalla necessità di adottare o adeguare i sistemi informatici ai quali il bene dovrà interconnettersi.
Focus sui software embedded e stand alone: tutto quello che devi sapere
Diverso è il discorso che dobbiamo fare riguardo i dispositivi e i software, embedded o stand alone, e dell’investimento necessario per la realizzazione dell’interconnessione “tardiva”. Infatti, indipendentemente dalle motivazioni per un’interconnessione tardiva, è necessario considerare che i costi dei software e dispositivi sono oggetto di un’applicazione autonoma dei benefici fiscali 4.0.
La trasformazione tecnologica prevista da Industry 4.0 implica che l’azienda adotti effettivamente tutti i requisiti tecnici e d’interconnessione dei beni e software per la produzione.
Per questo motivo verranno previsti dei controlli per verificare che l’azienda beneficiaria documenti la stabilità dei requisiti tecnici d’interconnessione per l’intero periodo di fruizione del beneficio fiscale tramite reportistica adeguata e sistematica.
Perché farsi trovare impreparati e rischiare sanzioni?
Come fornitori software specializzati nell’ambito della manifattura, consigliamo ai nostri clienti non solo di installare software ERP/MES realmente progettati per agevolare l’interconnessione con i macchinari di fabbrica, ma soprattutto di continuare ad utilizzarli ed implementarli, tracciando e documentando - in automatico - tutta la reportistica necessaria!
Insomma il suggerimento è di:
allinearsi quanto prima ai dettami della normativa Industry 4.0
attivare realmente le Interconnessioni
fornire competenze Digitali 4.0 al personale operativo.
